Cerca Aziende di:
16 Gen 2018
Il Comitato Nazionale Albo Gestore Ambientali, con circolare n.59 del 12 gennaio 2018, ha chiarito alcune disposizioni, presenti nella precedente delibera n.6 2017 del Comitato stesso, riguardanti i requisiti del Responsabile Tecnico delle imprese di autotrasporto e della gestione dei rifiuti.
Il Comitato ha evidenziato che il Responsabile Tecnico di un’impresa che trasporta rifiuti pericolosi (categoria 5) deve ritenersi idoneo anche per il trasporto dei rifiuti non pericolosi (categoria 4), purché però gli anni di esperienza maturati e previsti per la classe dei rifiuti non pericolosi non siano superiori a quelli maturati nel trasporto dei rifiuti pericolosi.
Oltre a questa specifica, il Comitato Nazionale ha stabilito come devono essere interpretate le disposizioni relative al nuovo istituto dell’affiancamento al Responsabile Tecnico (come ad esempio la data dalla quale decorre l’esperienza, la validità dell’esperienza maturata per il trasporto di rifiuti pericolosi, dimostrazione dell’affiancamento ecc..) e quelle riguardanti la dispensa per le verifiche d’esame.
Quest’ultima risulta valida solo per i Responsabili Tecnici che, in contemporanea, sono stati anche legali rappresentanti nelle imprese in cui hanno lavorato per almeno vent’anni. Nella dispensa viene fornito il modulo di richiesto (allegato A), la dichiarazione di atto notorio (allegato B), nonché il modello di Attestato stesso (allegato C).
Nella circolare in esame, infine, il Comitato risolve anche due dubbi sulla verifica iniziale per il Responsabile Tecnico, dando chiarimenti a proposito delle disposizioni transitorie contenute nell’articolo 3 della delibera 6/2017.
Fonte: ASSOTIR